Sentenze: Veicolo aziendale USL e colpa conducente in seguito a tamponamento

SENT. N. 15/2020/ CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

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    Sentenze: Veicolo aziendale USL e colpa conducente in seguito a tamponamento

    Non solo le forze armate, di Polizia e CRI chiedono risarcimento danno al conducente “maldestro” reo di colpa lieve o grave... ATTENZIONE!


    Riprendiamo una recente sentenza che riguarda un veicolo aziendale USL dove il conducente causa un tamponamento ma leggiamo insieme gli sviluppi...


    SENT. N. 15/2020/ CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA


    SENTENZA


    nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 45060 proposto ad istanza del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. F. Giunta del Foro di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;


    Visto l'atto di citazione;


    Visti gli altri atti e documenti di causa;


    Uditi nella pubblica udienza del 13.12.2019 il relatore Cons. Alberto Rigoni, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Roberto Angioni e l’Avv. G. Giglio Sarlo su delega dell’Avv. F. Giunta per OMISSIS;


    MOTIVAZIONE


    Con atto di citazione regolarmente notificato la Procura Contabile cita in giudizio OMISSIS, medico chirurgo già dipendente dell’USL di OMISSIS, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale pari ad euro 7.129,39 in favore della predetta azienda sanitaria oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.


    L’atto di citazione riferisce che in data OMISSIS il Dott. OMISSIS, all’epoca dei fatti medico dipendente dell’USL di OMISSIS, mentre stava guidando una vettura aziendale per effettuare una visita domiciliare in OMISSIS a OMISSIS, rimaneva coinvolto in un incidente stradale nei pressi di OMISSIS ove tamponava un mezzo che lo precedeva fermo incolonnato ad un semaforo rosso.




    La Procura attrice riferisce che nella circostanza il convenuto violava gli artt. 141 e 149 c.d.s. e le regole di diligenza e prudenza, causando all’amministrazione un danno di euro 7.129,39, pari alla spesa sostenuta dall’amministrazione e disposta con ordinativo di pagamento del OMISSIS, in merito alla quale il OMISSIS era stato sollecitato al rimborso con raccomandata ricevuta il OMISSIS.


    Secondo l’attrice sarebbero presenti tutti gli elementi per la contestazione del danno erariale, stante il danno emergente all’autovettura di proprietà dell’USL di OMISSIS, il rapporto di servizio, la verificazione del fatto in occasione dell’attività cui il OMISSIS era preposto e la colpa grave conseguente alla violazione dell’obbligo di adeguare la velocità e la distanza alle condizioni del traffico, alla , alla mancanza di prudenza nell’approssimarsi di un incrocio ed alla violazione della distanza di sicurezza durante la marcia.


    Si costituisce in giudizio OMISSIS, con l’avv. F. Giunta del Foro di Reggio Calabria, depositando comparsa di costituzione e risposta.


    Eccepisce l’intervenuta prescrizione dell’azione contabile, posto che il termine prescrizionale decorrerebbe dal momento in cui l’amministrazione è consapevole del fatto dannoso inteso come realizzazione della condotta e conseguente danno materiale.


    Richiama l’art. 2935 c.c. sostenendo che l’USL di OMISSIS avrebbe avuto contezza del danno già dal OMISSIS, data in cui il OMISSIS ha comunicato l’avvenuto incidente stradale. Successivamente l’azienda ha disposto la riparazione dell’autovettura con la ricezione di fattura del OMISSIS da parte dell’autofficina incaricata e per tale motivo l’USL di OMISSIS, da quella data, sarebbe a conoscenza dell’effettiva entità del danno. In tal senso, la prescrizione quinquennale dovrebbe, al limite, decorrere da tale data, posto che l’effettivo pagamento non aggiungerebbe nulla alla fattispecie di danno erariale.


    Il convenuto ritiene altresì che la Procura contabile avrebbe dovuto attivarsi immediatamente non appena reso noto l’evento dannoso, ma che in realtà il primo atto, costituito dall’invito a dedurre, gli è stato notificato solo in data 24.01.2019 a termine prescrizionale già decorso.


    Ritiene che la missiva inviata dall’USL di OMISSIS da lui ricevuta il 5.08.2019 non avrebbe alcun effetto interruttivo della prescrizione in quanto nella stessa non si farebbe riferimento ad un’esplicita richiesta di risarcimento del danno, ma semplicemente si comunica di aver notiziato la Procura contabile.


    Nel merito, ritiene che la Procura attrice non abbia dimostrato la sussistenza della colpa grave stante la mancata dimostrazione di un’evidente trasgressione di un obbligo da parte del convenuto e non una semplice violazione delle norme del codice della strada che, in sé, non rappresenterebbe un valido presupposto per la responsabilità amministrativa.


    Conclude chiedendo il rigetto della domanda o, in via subordinata, la riduzione dell’addebito.


    All’udienza del 13.12.2019 il Pubblico Ministero e la parte convenuta si sono riportate alle conclusioni formulate nei rispettivi atti processuali.


    La domanda attorea non può essere accolta.


    Il Collegio ritiene di aderire al criterio della c.d. “ragione più liquida” che consente al giudicante di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare secondo quanto previsto dall’art. 101, comma 2, c.g.c., in aderenza alle esigenze di economia processuale, in modo che il giudizio possa risolversi sulla base della questione di merito ritenuta di più semplice soluzione (Cass. Sez. III, n. 5805/2017; SS.UU. n. 9936/2014).


    Ciò posto, appare necessario procedere alla valutazione della sussistenza degli elementi fondanti la contestata responsabilità amministrativa a prescindere dall’eccezione preliminare afferente alla prescrizione dell’azione erariale.


    A giudizio della Sezione difetta, nella fattispecie, la gravità della colpa quale presupposto necessario per l’accoglimento della domanda della Procura Regionale.





    Infatti, la colpa grave nel caso di incidenti stradali con autovetture di servizio non può esser valutata semplicemente ed automaticamente con la sola violazione di norme del codice della strada, ma deve emergere da una condotta gravemente imprudente o consistere in una inescusabile inosservanza delle comuni regole di diligenza, prudenza, cautela e perizia cui sono tenuti tutti gli automobilisti in occasione della guida di veicoli circolanti su strade ed aree pubbliche (Corte dei conti, Sez. I App., n. 235/2015; Sez. Piemonte, n. 51/2019). In tal senso, la colpa grave deve trovare fondamento in comportamenti volontari che pongano in essere una condotta di guida incurante delle esigenze degli altri automobilisti e gravemente imprudente da caratterizzarsi quale assoluto disprezzo delle norme sulla circolazione stradale e grave inosservanza delle comuni regole di attenzione, diligenza e cautela nella conduzione dei mezzi a motore.


    Pertanto, non è sufficiente ai fini della configurazione della colpa grave la mera violazione delle norme del codice della strada, seppure di fondamentale importanza, ma occorre che vi sia da parte della Procura attrice la dimostrazione positiva della condotta pericolosa del convenuto che, in considerazione dell’attività lavorativa svolta, sia stata sprezzante delle basilari regole di prudenza tanto da determinare il verificarsi dell’evento dannoso.


    A giudizio del Collegio, tale dimostrazione da parte attrice appare non sufficiente, in quanto la domanda si costruisce apoditticamente sulla semplice contestazione della violazione degli artt. 141 e 149 c.d.s..


    È di tutta evidenza che l’avvenuta violazione del codice della strada accerti una colpa in capo



    a OMISSIS, ma tale elemento soggettivo non oltrepassa il limite della colpa lieve. Dal verbale della Polizia Municipale di OMISSIS (prot. N. OMISSIS, in atti), intervenuta prontamente sul luogo del sinistro del OMISSIS, non si evincono elementi determinanti per poter affermare che vi siano le condizioni necessarie per la configurabilità della responsabilità amministrativa di OMISSIS, posto che la contravvenzione è stata elevata al convenuto solamente sulla base delle sue ammissioni e delle dichiarazioni di OMISSIS, conducente del veicolo tamponato dall’autovettura di servizio, non essendo stati rinvenuti testimoni oculari terzi ed indifferenti che potessero affermare l’assoluto disprezzo delle menzionate norme di guida o che la causa del sinistro potesse riferirsi ad una condotta spericolata di OMISSIS.


    In conclusione, la domanda attorea va respinta per carenza dell’elemento soggettivo minimo in capo al convenuto.


    Stante la sussistenza della colpa lieve nella condotta di OMISSIS nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio, il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. (Cass. n. 8282/2016).


    P.Q.M.


    La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, respinge la domanda attorea come da motivazione.


    Compensa le spese processuali tra le parti.


    Il Collegio, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del convenuto, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.


    Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.


    Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 13.12. 2019.


    Fonte: Corte dei conti


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